CALCOLO CREDITO D'IMPOSTA


Sono state disposte misure a sostegno delle aziende per l’incremento dei costi di energia e gas. Nello specifico anche per i clienti non energivori e non gasivori è prevista la concessione di un credito d’imposta sui costi per la spesa di materia prima di energia e gas sostenuti nel 3° e 4° trimestre 2022 e 1° trimestre 2023



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Verifica e calcolo del credito d’imposta spettante.

Sempre a tua disposizione.

Fasel si rende disponibile a fornire un servizio per la verifica e il calcolo del credito d’imposta spettante. Se siete interessati potete
scrivere a info@faselsrl.it il vostro recapito telefonico sarete ricontattati. I riferimenti normativi sono contenuti nei seguenti
provvedimenti:

  • decreto-legge 1 Marzo 2022 n.17 (c.d. “Decreto Energia”);
  • decreto-legge 21 Marzo 2022 n.21 (c.d. “Decreto Ucraina”);
  • decreto-legge 17 Maggio 2022 n.50 (c.d. “Decreto Aiuti”);
  • decreto-legge 09 Agosto 2022 n.122 (c.d. “Decreto Aiuti bis”);
  • decreto legge 16 Settembre 2022 n. 144 (c.d. "Decreto Aiuti ter")
  • decreto legge 18 Novembre 2022 n. 176 (c.d. "Decreto Aiuti quater")
  • Legge 29 Dicembre 2022 n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio)

Il credito d’imposta relativo al 2° trimestre si poteva utilizzare entro il 31/12/2022 quindi ormai non è più recuperabile, quelli del 3° e
4° trimestre si potranno utilizzare in compensazione entro il 30/06/2023 e quello del 1° trimestre 2023 entro il 31/12/2023. Potrebbe
anche essere ceduto a terzi ma le attuali dinamiche operative, burocratiche e gli adempimenti connessi suggeriscono di utilizzarlo
in compensazione e valutarne la cessione solo nel caso di impossibilità di effettuare la compensazione per
incapienza (Agevolazione superiore agli F24 da pagare).

Schema destinatari e agevolazioni

Tipo
Cliente
ApprovvigionareRequisiti
soggettivi
Requisito
onerosità
Agevolazione
I trimestre 2022
Agevolazione
II trimestre 2022
Agevolazione
III trimestre 2022
Agevolazione
IV trimestre 2022
Agevolazione
I trimestre 2023
Impresa
non energivora
Acquista
energia
elettrica
Dotata di contatore
di potenza disponibile
pari o superiore a
16,5 kWh
(I-II-III trim.2022)
a 4,5 KWh (IV trim. 2022)
Variazione del costo
medio del kWh
superiore al 30%
NessunaTerminata
possibilità di
compensare
il 31/12/2022
Credito di imposta
del 15% sulla spesa
materia
prima energia
Credito di imposta
del 30% sulla spesa
materia
prima energia
Credito di
imposta
del 35% sulla
spesa
materia
prima energia
Impresa
non
gasivora
Acquista gas
naturale
Nessun requisito
specifico
Variazione prezzo
medio di riferimento
del MI-GAS
superiore al 30%
NessunaTerminata
possibilità di
compensare
il 31/12/2022
Credito di
imposta
del 40% sulla
spesa per la
materia prima gas
Credito di
imposta
del 40% sulla
spesa per la
materia prima gas
Credito di
imposta
del 45% sulla
spesa per la
materia prima gas

Cosa Serve

Energia elettrica.
Servono le bollette ricevute dal fornitore relative ai consumi di competenza da Aprile 2019 a Dicembre 2019, necessarie a verificare la sussistenza dei requisiti di onerosità dei vari trimestri per beneficiare del credito d’imposta. (tipicamente ricevute con data da Maggio 2019 a Gennaio 2020). Servono poi le bollette ricevute dal fornitore relative ai consumi da Aprile 2022 a Marzo 2023 (tipicamente ricevute con data da Maggio 2022 ad Aprile 2023) Per la verifica del requisito di onerosità e per il calcolo del credito d’imposta da portare in detrazione.

Gas.
Non servono le bollette del 2019 ma bastano le bollette ricevute dal fornitore relative ai consumi da Aprile 2022 a Marzo 2023 (tipicamente ricevute con data da Maggio 2022 ad Aprile 2023) per il calcolo del credito d’imposta da portare in detrazione.

Indicazioni generali sulle fatture da inviare. Valutazione complessiva del servizio.

Ancorché il valore del costo energetico sia ricavabile anche dalle fatture di cortesia in versione 2.0 (quelle sintetiche) sarebbe meglio avere a disposizione anche l’allegato con le specifiche di dettaglio dei prezzi. A fine documento troverete un esempio di allegato di dettaglio da inviare assieme alla bolletta.
Qualora per un determinato mese oggetto del calcolo del credito d’imposta si disponga di una fattura di acconto senza misura reale la si trasmetta pure, ma per il calcolo del credito d’imposta di quel mese bisognerà attendere la fattura con il dato reale, è stato chiarito dalla circolare 25/E datata 11/07/22 dell’Agenzia delle Entrate che il credito d’imposta si calcola solo sulla base dei consumi effettivi.

Valutazione complessiva del servizio
Il servizio consiste nei seguenti punti:

  • Verifica dei requisiti di onerosità
  • Calcolo dell’agevolazione
  • Rilascio del prospetto riepilogativo
  • Rilascio del prospetto dettagliato degli importi utilizzati per il calcolo
  • Rilascio fac-simile F24 con indicati importi e codici tributo da utilizzare per le compensazioni
  • Rilascio della documentazione in pdf utilizzata per i calcoli da archiviare per eventuali verifiche successive

Rapporto costi benefici

Il tuo contatto diretto

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