CALCOLO CREDITO D'IMPOSTA
Sono state disposte misure a sostegno delle aziende per l’incremento dei costi di energia e gas. Nello specifico anche per i clienti non energivori e non gasivori è prevista la concessione di un credito d’imposta sui costi per la spesa di materia prima di energia e gas sostenuti nel 3° e 4° trimestre 2022 e 1° trimestre 2023

Verifica e calcolo del credito d’imposta spettante.
Sempre a tua disposizione.
Fasel si rende disponibile a fornire un servizio per la verifica e il calcolo del credito d’imposta spettante. Se siete interessati potete
scrivere a info@faselsrl.it il vostro recapito telefonico sarete ricontattati. I riferimenti normativi sono contenuti nei seguenti
provvedimenti:
- decreto-legge 1 Marzo 2022 n.17 (c.d. “Decreto Energia”);
- decreto-legge 21 Marzo 2022 n.21 (c.d. “Decreto Ucraina”);
- decreto-legge 17 Maggio 2022 n.50 (c.d. “Decreto Aiuti”);
- decreto-legge 09 Agosto 2022 n.122 (c.d. “Decreto Aiuti bis”);
- decreto legge 16 Settembre 2022 n. 144 (c.d. "Decreto Aiuti ter")
- decreto legge 18 Novembre 2022 n. 176 (c.d. "Decreto Aiuti quater")
- Legge 29 Dicembre 2022 n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio)
Il credito d’imposta relativo al 2° trimestre si poteva utilizzare entro il 31/12/2022 quindi ormai non è più recuperabile, quelli del 3° e
4° trimestre si potranno utilizzare in compensazione entro il 30/06/2023 e quello del 1° trimestre 2023 entro il 31/12/2023. Potrebbe
anche essere ceduto a terzi ma le attuali dinamiche operative, burocratiche e gli adempimenti connessi suggeriscono di utilizzarlo
in compensazione e valutarne la cessione solo nel caso di impossibilità di effettuare la compensazione per
incapienza (Agevolazione superiore agli F24 da pagare).
Schema destinatari e agevolazioni
Tipo Cliente | Approvvigionare | Requisiti soggettivi | Requisito onerosità | Agevolazione I trimestre 2022 | Agevolazione II trimestre 2022 | Agevolazione III trimestre 2022 | Agevolazione IV trimestre 2022 | Agevolazione I trimestre 2023 |
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Impresa non energivora | Acquista energia elettrica | Dotata di contatore di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWh (I-II-III trim.2022) a 4,5 KWh (IV trim. 2022) | Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% | Nessuna | Terminata possibilità di compensare il 31/12/2022 | Credito di imposta del 15% sulla spesa materia prima energia | Credito di imposta del 30% sulla spesa materia prima energia | Credito di imposta del 35% sulla spesa materia prima energia |
Impresa non gasivora | Acquista gas naturale | Nessun requisito specifico | Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% | Nessuna | Terminata possibilità di compensare il 31/12/2022 | Credito di imposta del 40% sulla spesa per la materia prima gas | Credito di imposta del 40% sulla spesa per la materia prima gas | Credito di imposta del 45% sulla spesa per la materia prima gas |
Cosa Serve
Energia elettrica.
Servono le bollette ricevute dal fornitore relative ai consumi di competenza da Aprile 2019 a Dicembre 2019, necessarie a verificare la sussistenza dei requisiti di onerosità dei vari trimestri per beneficiare del credito d’imposta. (tipicamente ricevute con data da Maggio 2019 a Gennaio 2020). Servono poi le bollette ricevute dal fornitore relative ai consumi da Aprile 2022 a Marzo 2023 (tipicamente ricevute con data da Maggio 2022 ad Aprile 2023) Per la verifica del requisito di onerosità e per il calcolo del credito d’imposta da portare in detrazione.
Gas.
Non servono le bollette del 2019 ma bastano le bollette ricevute dal fornitore relative ai consumi da Aprile 2022 a Marzo 2023 (tipicamente ricevute con data da Maggio 2022 ad Aprile 2023) per il calcolo del credito d’imposta da portare in detrazione.
Indicazioni generali sulle fatture da inviare. Valutazione complessiva del servizio.
Ancorché il valore del costo energetico sia ricavabile anche dalle fatture di cortesia in versione 2.0 (quelle sintetiche) sarebbe meglio avere a disposizione anche l’allegato con le specifiche di dettaglio dei prezzi. A fine documento troverete un esempio di allegato di dettaglio da inviare assieme alla bolletta.
Qualora per un determinato mese oggetto del calcolo del credito d’imposta si disponga di una fattura di acconto senza misura reale la si trasmetta pure, ma per il calcolo del credito d’imposta di quel mese bisognerà attendere la fattura con il dato reale, è stato chiarito dalla circolare 25/E datata 11/07/22 dell’Agenzia delle Entrate che il credito d’imposta si calcola solo sulla base dei consumi effettivi.
Valutazione complessiva del servizio
Il servizio consiste nei seguenti punti:
- Verifica dei requisiti di onerosità
- Calcolo dell’agevolazione
- Rilascio del prospetto riepilogativo
- Rilascio del prospetto dettagliato degli importi utilizzati per il calcolo
- Rilascio fac-simile F24 con indicati importi e codici tributo da utilizzare per le compensazioni
- Rilascio della documentazione in pdf utilizzata per i calcoli da archiviare per eventuali verifiche successive
Rapporto costi benefici